Ordinanza
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Art. 21 Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza
1 Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati secondo l’articolo 19 a utilizzatori professionali o a commercianti deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza aggiornata. Nell’ambito del commercio al dettaglio, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata solo su domanda. 2 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:
3 La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata:
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