Ordinanza
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Art. 22 Aggiornamento della scheda di dati di sicurezza
1 Qualora siano disponibili nuove informazioni importanti, il fabbricante deve tempestivamente aggiornare la scheda di dati di sicurezza. 2 Il fornitore deve consegnare la scheda di dati di sicurezza aggiornata agli utilizzatori professionali o ai commercianti ai quali ha fornito la sostanza o il preparato in questione negli ultimi 12 mesi. 3 Il capoverso 2 non si applica alle schede di dati di sicurezza aggiornate che sono state consegnate nell’ambito del commercio al dettaglio. |