Ordinanza
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Art. 25 Sostanze non più registrate 71
Se una sostanza diventa soggetta all’obbligo di notifica perché non è più registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento UE-REACH72, il fabbricante può immetterla sul mercato senza notificarla ancora fino alla fine dell’anno civile che segue il cambiamento dello stato di registrazione. L’organo di notifica può prorogare il termine su domanda motivata al massimo di due anni. 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). La correzione del 5 mag. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 273). 72 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f. |