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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Art. 27Forma e contenuto della notifica
1 La notifica deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e presentata in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.
2 La notifica deve comprendere i seguenti dati e documenti:
la quantità che il notificante intende immettere sul mercato;
b.
un fascicolo tecnico contenente le informazioni seguenti, precisate nell’allegato 4:
1.
l’identità del notificante,
2.
l’identità della sostanza,
3.
le informazioni sulla fabbricazione e l’impiego,
4.
la classificazione e l’etichettatura,
5.
le istruzioni per un impiego sicuro,
6.
la valutazione dell’esposizione,
7.
sommari esaurienti d’esame e ulteriori dati sulle proprietà fisico-chimiche,
8.
sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose per la salute,
9.
sommari esaurienti d’esame con riferimento alle proprietà pericolose per l’ambiente;
c.
se la quantità immessa sul mercato79 è pari o superiore a 10 tonnellate all’anno: una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28;
d.
una proposta di scheda di dati di sicurezza nel caso di sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB;
tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti le proprietà, l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente, sempre che tali aspetti non siano già trattati nel fascicolo tecnico di cui alla lettera b.
3 Il capoverso 2 lettera c non si applica alle nuove sostanze immesse sul mercato sotto forma di preparati se la concentrazione della sostanza è inferiore:
a.
al valore soglia di cui all’articolo 11 paragrafo 3 del regolamento UE-CLP81; oppure
b.
allo 0,1 per cento del peso in caso di sostanze PBT o vPvB.
5 L’organo di notifica può esigere dal notificante rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico e pertinenti ai fini della valutazione della sostanza, sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
79 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
81 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
82 Abrogato dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).