Ordinanza
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Art. 31 Obbligo di domanda cautelativa per esperimenti previsti su vertebrati 87
1 Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti. La domanda deve essere presentata nella forma richiesta dall’organo di notifica.88 2 Tale domanda deve recare indicazioni circa:
3 Se dispone di sufficienti dati di precedenti esperimenti su vertebrati e nessuno dei presupposti secondo l’articolo 29 capoverso 1bis è soddisfatto, l’organo di notifica:
4 La ripetizione di studi che implicano esperimenti su vertebrati non è consentita. 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |