Ordinanza
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Art. 32 Diritto d’indennizzo per la condivisione di dati di precedenti esperimenti su vertebrati 89
1 I precedenti notificanti hanno diritto a un congruo indennizzo da parte del nuovo notificante per l’impiego dei loro dati di precedenti esperimenti su vertebrati, se la durata di protezione di tali dati non è ancora scaduta. 2 I notificanti si impegnano di propria iniziativa a raggiungere un accordo in merito alla condivisione dei dati e al relativo indennizzo. A tale scopo possono richiedere una perizia di un arbitratore. 3 In caso di mancato accordo, il nuovo notificante può chiedere all’organo di notifica di emanare una decisione sull’ammontare dell’indennizzo; tale domanda può essere presentata al più presto quattro mesi dopo il ricevimento della comunicazione secondo l’articolo 31 capoverso 3. Il nuovo notificante informa i precedenti notificanti in merito alla sua domanda. 4 L’organo di notifica emana la decisione sull’ammontare dell’indennizzo al più tardi 60 giorni dopo il ricevimento della domanda di cui al capoverso 3. Se gli viene presentata una perizia di un arbitratore, è vincolato a quest’ultima, salvo che entro 30 giorni le parti sollevino obiezioni ai sensi dell’articolo 189 capoverso 3 del codice di procedura civile90. In mancanza di una perizia di un arbitratore, nella sua decisione l’organo di notifica tiene conto in particolare:
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). |