Ordinanza
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Art. 33 Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati 91
L’organo di notifica impiega i dati di precedenti esperimenti su vertebrati per la notifica secondo l’articolo 24, fatti salvi altri accordi fra i notificanti, non appena:
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). |