Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Art. 36Conferma di ricezione e inoltro dei documenti
1 L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione della notifica o della comunicazione.
2 Se i documenti non sono manifestamente incompleti, l’organo di notifica li inoltra ai servizi di valutazione.