Ordinanza
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Art. 37 Verifica della notifica o della comunicazione
1 I servizi di valutazione verificano nella loro sfera di competenze se:
2 Se, alla verifica della documentazione di notifica, un servizio di valutazione constata che la sostanza costituisce un rischio particolare per la salute dell’essere umano o per l’ambiente a causa della sua pericolosità, delle sue proprietà, del suo presunto impiego o delle quantità immesse sul mercato, può eseguire una valutazione mirata dei rischi prima dell’accettazione della notifica. 3 I servizi di valutazione comunicano all’organo di notifica il risultato della loro verifica. |