Ordinanza
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Art. 43 Requisiti
1 Gli esami intesi a determinare le proprietà di sostanze e preparati sono svolti secondo i metodi di prova menzionati nelle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 2. 2 Possono essere applicati altri metodi di prova se:
3 Se applica altri metodi di prova, il fabbricante deve comprovare che tali metodi:
4 Gli esami non clinici intesi a determinare le proprietà pericolose per la salute o per l’ambiente devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) secondo l’ordinanza del 18 maggio 200594 sulla buona prassi di laboratorio. 5 Se in alcuni esami non sono rispettati i principi della BPL o lo sono solo parzialmente, la persona che presenta i rapporti d’esame deve darne una motivazione. L’organo di notifica decide, d’intesa con i servizi di valutazione, se accettare i risultati degli esami. 93 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f. |