Art.49 Contenuto dell’annuncio
1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati: - a.
- il nome e l’indirizzo del fabbricante;
- b.
- il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE conformemente all’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP97 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante;
- c.
- per le sostanze:
- 1.
- il nome chimico secondo l’articolo 18 paragrafo 2 lettere a–d del regolamento UE-CLP,
- 2.
- il numero CAS,
- 3.
- il numero CE,
- 4.
- la classificazione e l’etichettatura,
- 5.
- gli impieghi previsti,
- 6.
- per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
- 7.98
- per i nanomateriali:
- –
- la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie, nonché
- –
- la quantità annuale immessa sul mercato prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
- 8.
- l’indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,
- 9.
- la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, a condizione che il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;
- d.
- per i preparati:
- 1.
- il nome commerciale,
- 1a.99
- l’UFI,
- 2.
- le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,
- 3.
- la classificazione e l’etichettatura,
- 4.
- gli impieghi previsti,
- 5.
- lo stato dell’aggregato,
- 6.
- per i preparati pericolosi per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
- 7.100
- per i preparati che contengono nanomateriali: i seguenti dati, se sono indicati nella scheda di dati di sicurezza: la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
2 Se le sostanze contenute conformemente al capoverso 1 lettera d numero 2 che sono aggiunte al preparato sono costituite esclusivamente da un profumo o da una sostanza colorante, possono essere indicati gli identificatori generici dei prodotti «profumo» o «sostanza colorante», se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - a.
- non sono superate le seguenti concentrazioni:
- 1.
- per i profumi: complessivamente il 5 per cento del peso,
- 2.
- per le sostanze coloranti: complessivamente il 25 per cento del peso;
- b.
- le sostanze estremamente preoccupanti secondo l’allegato 3 in un’unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso sono indicate nell’annuncio.101
97 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 99 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2018 (RU 2018 801). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5125). 100 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). 101 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
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