Ordinanza
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Art. 53 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio
L’obbligo di annuncio per preparati secondo l’articolo 48 è considerato adempiuto se è stata presentata una domanda di impiego di un nome chimico alternativo (art. 15) e l’organo di notifica dispone delle informazioni richieste nell’articolo 49 capoverso 1104 lettere a, b e d, nonché, all’occorrenza, nell’articolo 50. 104 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° mag. 2022. |