Ordinanza
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Art. 55 Rispetto delle indicazioni del fabbricante
1 Le sostanze, i preparati e gli oggetti possono essere pubblicizzati, offerti o forniti a titolo professionale o commerciale soltanto per gli impieghi previsti e i tipi di smaltimento indicati dal fabbricante. 2 Le informazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza devono essere rispettate. |