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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Art. 59Persona di contatto per i prodotti chimici
1 Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare alle autorità esecutive cantonali la persona di contatto per i prodotti chimici da designare secondo l’articolo 25 capoverso 2 LPChim.
2 Il DFI disciplina l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1; stabilisce la forma e il contenuto della comunicazione.
3 Il DFI stabilisce i requisiti che la persona di contatto per i prodotti chimici deve soddisfare, in particolare in materia di qualifiche professionali e di competenze aziendali.