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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Art. 6Classificazione delle sostanze
1 Il fabbricante di una sostanza procede alla classificazione secondo gli articoli 5, 7–13 e 15 del regolamento UE-CLP33.
2 Se per una sostanza è stabilita una classificazione armonizzata in base alla versione determinante dell’allegato VI del regolamento UE-CLP di cui all’allegato 2 numero 1, il fabbricante deve procedere alla classificazione di questa sostanza anche secondo l’articolo 4 capoverso 3 del regolamento UE-CLP.
3 La classificazione ha luogo:
a.
per le vecchie sostanze: in base ai dati acquisiti secondo l’articolo 5 capoverso 4;
per le nuove sostanze: in base ai dati di cui all’articolo 5 capoverso 4 e ai dati del fascicolo tecnico secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b.
4 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), stabilire una classificazione armonizzata di determinate classi di pericolo di una sostanza e la corrispondente etichettatura, se l’allegato VI del regolamento UE-CLP nella versione determinante di cui all’allegato 2 numero 1, non contiene una classificazione armonizzata delle classi di pericolo in questione.
33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).