Ordinanza
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Art. 62 Conservazione
1 Per la conservazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 si applica l’articolo 57. 2 Chi conserva sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate. 3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori etichettati con i corrispondenti simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo. |