Ordinanza
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Art. 67 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato
1 In caso di furto o perdita di sostanze o preparati del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia. 2 La polizia informa l’autorità cantonale cui compete l’esecuzione della presente ordinanza e l’Ufficio federale di polizia. 3 Chi immette erroneamente sul mercato una sostanza o un preparato dei gruppi 1 o 2 deve annunciarlo all’autorità cantonale cui competente l’applicazione della presente ordinanza fornendo:
4 L’autorità cantonale decide se e in quale forma rendere attenti su eventuali pericoli. |