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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Art. 67Furto, perdita, erronea immissione sul mercato
1 In caso di furto o perdita di sostanze o preparati del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia.
2 La polizia informa l’autorità cantonale cui compete l’esecuzione della presente ordinanza e l’Ufficio federale di polizia.
3 Chi immette erroneamente sul mercato una sostanza o un preparato dei gruppi 1 o 2 deve annunciarlo all’autorità cantonale cui competente l’applicazione della presente ordinanza fornendo:
a.
tutte le indicazioni necessarie per un’identificazione precisa della sostanza o del preparato;
b.
una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale sostanza o preparato;
c.
tutte le informazioni disponibili su chi gli ha venduto la sostanza o il preparato e a chi a sua volta ha fornito la sostanza o il preparato;
d.
le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.
4 L’autorità cantonale decide se e in quale forma rendere attenti su eventuali pericoli.