Ordinanza
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Art. 70 Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti
1 Le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento UE-REACH122 sono considerate estremamente preoccupanti se figurano nell’allegato 3 (elenco delle sostanze candidate). 2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) decide, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), se una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate che figura nell’allegato XIV del regolamento UE-REACH deve essere inserita nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim123. |