Ordinanza
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Art. 72 Registro dei prodotti
1 L’organo di notifica tiene un registro delle sostanze e dei preparati che rientrano nel campo di applicazione di una delle seguenti ordinanze:
2 Il registro è allestito sulla base di dati:
127 Introdotta dall’all. 5 n. II 1 dell’O del 1° nov. 2023 sui concimi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 711). |