1 Le autorità esecutive trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di protezione, sempre che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione.
2 L’organo di notifica, d’intesa con i servizi di valutazione, designa i dati confidenziali. Li designa prima di trasmetterli alle autorità cantonali e federali competenti secondo l’articolo 75 capoverso 2.
3 È considerato degno di protezione in particolare l’interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, incluse:
- a.
- le indicazioni concernenti l’identità dei prodotti intermedi;
- b.
- la composizione completa di un preparato;
- c.
- le quantità di una sostanza o di un preparato immesse sul mercato;
- d.
- le informazioni sui nanomateriali secondo l’articolo 49 capoverso 1129 lettera c numero 7 e lettera d numero 7.130
4 Se l’organo di notifica viene a conoscenza del fatto che dati designati come confidenziali sono stati successivamente resi noti lecitamente, tali dati non devono più essere trattati in modo confidenziale.
5 Non sono considerati in alcun caso confidenziali:
- a.
- il nome commerciale;
- b.
- il nome e l’indirizzo della persona assoggettata all’obbligo di notifica, di comunicazione o di annuncio;
- c.
- le proprietà fisico-chimiche;
- d.
- le procedure ai fini di uno smaltimento conforme alle prescrizioni, di una possibile riutilizzazione e di altri metodi di neutralizzazione;
- e.
- la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici;
- f.
- il grado di purezza di una sostanza e l’identità delle impurezze e degli additivi rilevanti ai fini della classificazione;
- g.
- le raccomandazioni relative alle misure precauzionali durante l’impiego e alle misure d’urgenza in caso di incidenti;
- h.131
- le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, fatta eccezione per l’identità dei prodotti intermedi;
- i.
- i metodi d’analisi appropriati per stabilire l’esposizione dell’essere umano e la presenza nell’ambiente.
6 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono pubblicare i dati del registro dei prodotti che non sono considerati in alcun caso confidenziali.
129 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° mag. 2022.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).