Ordinanza
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Art. 74 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione
Se necessario ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, all’organo di notifica e ai servizi di valutazione devono essere trasmessi i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti:132
132 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125). 136 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125). 138 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022. |