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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Art. 8Imballaggio
Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l’articolo 35 del regolamento UE-CLP36.
36 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.