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Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
Art. 85
1 I servizi federali competenti possono delegare, parzialmente o completamente, a enti di diritto pubblico o a privati adeguati i compiti e le competenze loro conferiti dalla presente ordinanza.
2 Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
a.
alla verifica del controllo autonomo;
b.
alla valutazione nel quadro della verifica della notifica e delle informazioni ulteriori;