Ordinanza
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Art. 87 Compiti delle autorità esecutive cantonali
1 Le autorità esecutive cantonali controllano sulla base di campioni le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato. 2 Nel quadro di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:
152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |