Ordinanza
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Art.90 Sorveglianza dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico 155
1 Le autorità esecutive cantonali sorvegliano se sono rispettate le disposizioni particolari relative all’utilizzazione (art. 55–59, 61–67 e 69). L’articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPChim si applica per analogia. 2 I Cantoni promuovono il comportamento ecologico. 155 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |