Ordinanza
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Art. 93
1 Per i preparati che sono stati imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni degli articoli 35–50 dell’ordinanza del 18 maggio 2005158 sui prodotti chimici, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
2 I generatori aerosol imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, che non rientrano nel campo d’applicazione della LDerr160 e che non adempiono i requisiti degli articoli 9 e 11, possono essere forniti fino al 31 maggio 2017. 3 Se è travasato dall’imballaggio originale in imballaggi più piccoli senza che ne sia modificata la composizione o gli impieghi previsti, un preparato etichettato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni degli articoli 39–50 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici nella versione del 1° dicembre 2012 può essere anche fornito in questi imballaggi più piccoli fino al 31 maggio 2017 con l’etichettatura vecchia. 4 Il fabbricante deve adempiere, fino al 1° giugno 2018, l’obbligo di cui all’articolo 16 di elaborare scenari di esposizione per le sostanze che sono immesse sul mercato in quantità da 10 a 100 tonnellate all’anno. 158 [RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 61036659, 2013 20126733041n. I 3, 2014 2073all. 11 n. 1 3857] 159 Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 350 del 6.12.2014, pag. 1. |