Ordinanza
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Art. 93c Disposizioni transitorie della modifica del 11 marzo 2022 164
1 Le sostanze e i preparati possono essere forniti a terzi con l’etichettatura vecchia fino al 31 dicembre 2025. 2 Il fabbricante che prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve adempiere, per le sostanze già immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ora assoggettate all’obbligo di notifica, l’obbligo di domanda cautelativa secondo l’articolo 31 capoversi 1 e 2 entro il 31 ottobre 2023. Se ha adempiuto tale obbligo, può immettere la sostanza sul mercato senza notificarla ancora fino al 30 aprile 2027. L’organo di notifica può prorogare il termine al massimo di due anni. Se più fabbricanti intendono notificare la stessa sostanza, l’organo di notifica lo comunica ai fabbricanti immediatamente dopo la scadenza del termine per la domanda cautelativa. L’articolo 31 capoverso 4 si applica per analogia. 3 Le nuove sostanze che non sono state notificate prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che non rientrano sotto il capoverso 2 possono essere immesse sul mercato senza essere notificate ancora fino al 30 aprile 2024. L’organo di notifica può prorogare il termine al massimo di un anno. 4 Alle vecchie sostanze notificate prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica quanto segue:165
164 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). 165 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). 166 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). |