Ordinanza
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Art. 93a Disposizioni transitorie della modifica del 31 gennaio 2018 166
1 I fabbricanti di sostanze, preparati, prodotti intermedi e nanomateriali di cui all’articolo 48 che sono stati già immessi sul mercato all’entrata in vigore della modifica del 31 gennaio 2018 e che vengono reimmessi sul mercato dopo l’entrata in vigore della modifica del 31 gennaio 2018 devono adempiere l’obbligo di annuncio di cui agli articoli 48–54 entro tre mesi al massimo dalla data di reimmissione sul mercato. 2 ...167 166 Introdotto dal n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 167 Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5125). |