Ordinanza
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
2 La presente ordinanza si applica ai biocidi e alle loro sostanze attive nonché ai prodotti fitosanitari, alle loro sostanze attive e ai loro coformulanti quando alla stessa rinvia l’ordinanza del 18 maggio 20057 sui biocidi o l’ordinanza del 20 agosto 20258 sui prodotti fitosanitari.9 2bis La presente ordinanza si applica ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche ai sensi dell’articolo 3 lettere a–f della legge del 1° ottobre 202110sui prodotti del tabacco nonché ai prodotti simili ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 28 agosto 202411 sui prodotti del tabacco (OPTab) quando alla stessa rinvia l’OPTab.12 3 La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati radioattivi per quanto non si tratti di effetti dovuti alla loro radiazione radioattiva. 4 Ai prodotti cosmetici ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 201613sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sotto forma di prodotti finiti destinati a utilizzatori privati o professionali si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 81, ma solo per quanto concerne la protezione dell’ambiente nonché la classificazione e la valutazione circa la pericolosità per l’ambiente.14 5 La presente ordinanza non si applica:
6 Alle sostanze e ai preparati importati che sono esclusivamente rietichettati ed esportati senza altre modifiche si applicano gli articoli 57, 62 e 67.21 7 Alle sostanze e ai preparati pericolosi esportati si applica inoltre l’ordinanza PIC del 10 novembre 200422.23 9 Nuovo testo giusta l’all. 10 cifra II n. 2 dell’O del 20 ago. 2025 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 565). 12 Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). 14 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 15 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 16 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 21 Nuovo testo giusta la cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU2017 2593). 23 Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 22 mar. 2017, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU2017 2593). |
