Ordinanza
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Art. 29 Impiego di dati di precedenti notificanti
1 Se l’organo di notifica constata che una nuova sostanza è già notificata in Svizzera, comunica al notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.88 1bisL’organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un precedente notificante se:
2 Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti:
3 Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione. 88 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). 89 Originario cpv. 1. |
