Art. 50 Coordinamento e direzione
1 Il Cantone in cui si svolge l’intervento decide, in collaborazione con il richiedente, in merito al coordinamento e alla direzione dell’intervento. 2 D’intesa con i Cantoni interessati e i richiedenti, nella decisione viene stabilito l’organo responsabile per il coordinamento e la direzione degli interventi che prevedono l’impiego di diverse organizzazioni di protezione civile. 3 I militi della protezione civile sono sempre subordinati ai propri quadri. |