Art. 18
1 Gli Svizzeri all’estero domiciliati nelle zone limitrofe estere che lavorano in Svizzera sono soggetti all’obbligo di notifica e possono essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. 2 I Cantoni di confine decidono se convocare per il servizio di protezione civile gli Svizzeri di cui al capoverso 1. La competenza è del Cantone in cui si trova il luogo di lavoro del milite. |