Art. 26 Diritto al soldo
1 Danno diritto al soldo:
2 Un giorno di servizio dà diritto al soldo se sono state prestate almeno otto ore di servizio. 3Il diritto al soldo vale fino al giorno del licenziamento compreso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate quel giorno. 4Esso si prescrive a un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio. 5 I militi che beneficiano del congedo secondo l’articolo 44 hanno diritto al soldo il giorno dell’arrivo e il giorno della partenza. 6 I militi licenziati durante un congedo hanno diritto al soldo fino al giorno di inizio del congedo compreso. 7 I militi congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo a condizione che assolvano un servizio consecutivo di almeno otto giorni, esclusi i due giorni di congedo per il fine settimana. |