Art. 37 Tenuta dei controlli nel sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile
1 La tenuta dei controlli da parte della protezione civile nel Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) comprende in particolare:
2 La tenuta dei controlli è di competenza degli organi cantonali responsabili della protezione civile. 3 Titolare dei dati contenuti nel PISA è il comando Istruzione (art. 2a e allegato 1 OSIM). L’UFPP è titolare dei dati contenuti nel PISA per il settore protezione civile.8 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). 8 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 66 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |