Art. 41 Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro
1 I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del proprio datore di lavoro; è fatto salvo l’impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso un organo responsabile della protezione civile. 2 Nell’ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in alcun caso essere impiegati per prestazioni di protezione civile a favore del proprio datore di lavoro. |