Art. 74 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione
1 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all’interno di un Comune o di una zona di valutazione è disponibile, per ogni abitante, un posto protetto in un rifugio conforme alle esigenze minime secondo l’articolo 104. I posti protetti secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera b non sono presi in considerazione nel calcolo. 2 Nel calcolo del grado di copertura si tiene conto unicamente dei posti protetti situati in rifugi completi o rimodernabili. Un rifugio è considerato completo se non presenta difetti o solo difetti tali da non comprometterne l’effetto protettivo. È considerato rimodernabile se è possibile convertirlo in rifugio completo con un dispendio ragionevole. 3 I Cantoni determinano una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l’attribuzione dei posti protetti alla popolazione residente permanente. 4 Essi aggiornano costantemente la gestione della costruzione dei rifugi e il piano d’attribuzione dei posti protetti. 5 Garantiscono in ogni momento la disponibilità a inviare su richiesta all’UFPP il bilancio dei posti protetti; per il piano d’attribuzione il termine è di tre mesi. 6 L’UFPP stabilisce le condizioni quadro e la procedura per la gestione della costruzione di rifugi e per la pianificazione dell’attribuzione dei posti protetti, in particolare nei settori seguenti:
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