Art. 75 Contributi sostitutivi
1 I contributi sostitutivi secondo l’articolo 61 LPPC devono essere versati entro tre mesi dall’inizio dei lavori costruzione. 2 Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l’ammontare dei contributi sostitutivi all’interno di questa fascia. 3 Se un edificio abitativo, un istituto socio-sanitario o un ospedale viene alienato, l’eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito al nuovo proprietario. |