Art. 77 Prescrizione del diritto d’imposizione di contributi sostitutivi
1 Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive dieci anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione. 2 Se è in corso una procedura d’opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle parti tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera, la prescrizione è sospesa. 3 La prescrizione è interrotta:
4 Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso 15 anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione. |