Art. 78 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi
1 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono dieci anni dopo l’entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione, in ogni caso dopo 15 anni. 2 La sospensione e l’interruzione si basano sull’articolo 77 capoversi 2 e 3. |