Art. 81 Controllo periodico dei rifugi
1 I Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d’esercizio e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime. 2 Il controllo periodico deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni. 3 L’UFPP disciplina le condizioni quadro, in particolare:
4 I Cantoni trasmettono annualmente all’UFPP un compendio comprendente almeno le seguenti indicazioni:
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