Art. 85 Arredo dei rifugi per beni culturali
1 Il Cantone provvede ad arredare in modo adeguato e sicuro i rifugi per beni culturali. 2 Gli arredi dei rifugi per beni culturali comprendono in particolare contenitori impilabili, scaffali, scaffali compattabili, cassettiere portadisegni e pannelli reticolati a scorrimento per dipinti. 3 Devono essere imprescindibili e funzionali e se necessario fissati in modo da resistere agli urti. 4 Devono essere provvisti di una protezione meccanica adeguata ai beni culturali. I materiali e le caratteristiche costruttive degli arredi devono garantire una buona stabilità fisica e chimica per una durata d’utilizzo di almeno trent’anni. Devono inoltre tenere conto delle vulnerabilità specifiche dei beni culturali immagazzinati e di particolari rischi locali. |