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Art. 2 Definizioni
1 È dichiarato abile al servizio di protezione civile chiunque dal punto di vista medico soddisfa fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile. 2 È dichiarato abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è dichiarato abile al servizio di protezione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di protezione civile imminente. |