Art. 52 Versamento di una parte dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno
1 Se l’evento gli permette di conseguire un cospicuo introito, il richiedente è tenuto a versare una parte adeguata dello stesso al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. Su relativa richiesta presenta il conteggio finale dell’evento all’UFPP.12 2 L’importo da versare corrisponde al massimo alla somma delle indennità di perdita di guadagno versate ai militi della protezione civile impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. 12 La correzione del 22 gen. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 27). |