Art. 56 Notifica all’UFPP
1 L’organo cantonale responsabile della protezione civile comunica all’UFPP, al più tardi tre mesi prima dell’inizio di un intervento di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale, le indicazioni seguenti:
2 Se l’intervento non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi due settimane dopo l’arrivo della notifica l’UFPP ingiunge al competente organo del relativo Cantone di non effettuare l’intervento o di apportare le necessarie modifiche. Se l’organo competente è disposto ad apportare le necessarie modifiche, le indicazioni devono essere nuovamente inoltrate entro due settimane. |