Art. 82 Soppressione di rifugi
1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. 2 Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se:
3 Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. 4 Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. 5 Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l’organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. 6 L’UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |