Art. 83 Esame e approvazione dei progetti
1 I Cantoni esaminano i progetti per la realizzazione e il rimodernamento dei rifugi per beni culturali destinati alla conservazione di archivi cantonali e collezioni d’importanza nazionale; presentano la domanda d’approvazione all’UFPP. 2 L’UFPP approva il progetto se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
3 Esso disciplina i dettagli inerenti alla progettazione, in particolare per quanto concerne la procedura, le esigenze edilizie, organizzative e relative ai beni culturali, le finiture degli interni, l’equipaggiamento e la qualità dei rifugi per beni culturali. |