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Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
del 21 aprile 2016 (Stato 29 gennaio 2021)
Art. 46Perizie singole
1 Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di progetti transmediali, per la realizzazione di coproduzioni senza imprese di produzione responsabili svizzere e per la postproduzione di film sono sottoposte per perizia a singoli esperti.47
2 I singoli esperti devono vantare competenze specialistiche ed esperienza nei settori regia, produzione, tecnica e commercializzazione di film del genere corrispondente, così come le necessarie competenze linguistiche.
3 L’UFC chiede all’esperto incaricato un rapporto scritto con le sue raccomandazioni.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4323).