Ordinanza
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Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale pluriennale
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il PCNP in collaborazione con le competenti autorità cantonali d’esecuzione, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali. 2 L’UFAG e l’USAV tengono conto, a tal fine, delle norme e raccomandazioni internazionali e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 19 e 20. 3 Il PCNP è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale. 4 È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI). 5 Il PCNP è adattato regolarmente agli ambiti di cui all’articolo 2 e riveduto in particolare alla luce dei seguenti fattori:
6 L’UFAG e l’USAV consultano le autorità cantonali competenti e l’AFD prima di revisionare il PCNP, se le modifiche incidono in maniera significativa sulle loro risorse. 7 Le modifiche vengono proposte per approvazione al DEFR e al DFI. |
