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Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)
del 27 maggio 2020 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 7Controlli di base
1 Le seguenti aziende devono essere sottoposte a un controllo di base almeno una volta nell’intervallo massimo definito nell’allegato 1 per la loro categoria di azienda:
aziende con un ambito di attività a monte o direttamente a valle della produzione primaria; e
c.
aziende soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 20168 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e citate nell’allegato 1.
2 Le restanti aziende sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali d’esecuzione.
3 L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione, possono precisare per ogni categoria d’azienda i punti da verificare e i loro criteri di valutazione.
4 Fatta eccezione per lʼambito della produzione primaria, le competenti autorità d’esecuzione possono aumentare l’intervallo tra i controlli secondo il capoverso 1 per i controlli di aziende situate in zone geografiche di difficile accesso.
5 L’USAV può modificare, se necessario, l’intervallo massimo tra i controlli di base fissato nellʼelenco 3 dell’allegato 1.